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giovedì 23 aprile 2009

Mutui sospesi per chi perde il lavoro: Aggiornamento.

Relativamente al post che avevamo pubblicato a fine marzo, abbiamo delle importanti novità.
Innanzitutto le agevolazioni a cui si potrà accedere non riguardano soltanto i lavoratori licenziati o che abbiano perso il posto, ma anche quelli posti in cassa integrazione o mobilità indennizzata. Inoltre la sospensione non sarà solo per le rate dei mutui ma anche per tasse, tariffe e canoni di svariati servizi.

Prima di addentrarci nelle informazioni più dettagliate, ricordiamo alcune cose generali:
1. Queste agevolazioni riguardano solo i cittadini residenti nella regione Umbria.
2. Vi si potrà accedere solo se la cassa integrazione, la mobilità indennizzata o il licenziamento siano stati causati da crisi aziendale e/o occupazionale.

Veniamo dunque alle informazioni che abbiamo reperito. Premettiamo che sono concernenti al "modus operandi" del Comune di Perugia, pertanto se si è residenti in altro Comune umbro si potranno riscontrare delle differenze, ad esempio nelle modalità di presentazione delle domande.

Il cittadino, residente nella Regione Umbria, che non abbia mai beneficiato di interventi a sostegno del reddito o comunque riconducibili alle attività dei servizi sociali, e che alla data del 1° gennaio 2009 per motivi di crisi aziendali o occupazionali, sia o continui ad essere interessato, per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi continuativi (anche se in part-time), da:
a) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
b) contratti di solidarietà o mobilità indennizzata;

può richiedere il beneficio della sospensione del pagamento di tasse, tariffe, canoni e/o delle rate del mutuo immobiliare, per conto di tutto il nucleo familiare anagrafico a cui appartiene, anche se sono presenti altri componenti nella stessa situazione (può essere richiesto anche dagli altri componenti solo quando i periodi di cassa integrazione non si sovrappongono e quando non sia stato superato il tetto massimo annuo previsto);

oppure che, dalla data del 1° gennaio 2009, per motivi di crisi aziendali o occupazionali, sia interessato da:
c) licenziamento e conseguente perdita del lavoro;

può richiedere - esclusivamente - il beneficio della postergazione (cioè la messa in coda) delle rate mutuo immobiliare per la prima casa.

La sospensione può essere richiesta per l'anno 2009 dal richiedente, che rientra in una delle tipologie (a) (b) (c), per fatture o bollette riferite all'unità immobiliare del nucleo familiare ed intestate a qualsiasi persona appartenente al suo nucleo familiare anagrafico, riguardanti:

1) lavoratori delle tipologie (a) e (b): tasse, tariffe, canoni che siano corrispettivo o correlati al godimento dei seguenti servizi pubblici: asili nido / gas per riscaldamento e usi domestici / mense scolastiche / servizi idrici integrati / servizio di igiene ambientale / trasporti scolastici (intesi come abbonamenti relativi sia all'obbligo scolastico che al trasporto per motivi di studio del nucleo familiare).
Il tutto fino ad un importo massimo complessivo annuo di € 5.000,00.

NB: la sospensione può essere richiesta solo per gli importi da pagare (non per gli importi scaduti). Ciò significa che i pagamenti già effettuati non saranno mai rimborsati.

2) lavoratori della tipologia (c): rate mutuo immobiliare stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare fino a un importo massimo di € 20.000,00 per un periodo minimo di 12 mesi e un periodo massimo 24 mesi consecutivi; la sospensione è relativa sia a rate in scadenza, che a rate già scadute non pagate con interessi di mora maturati fino ad un massimo di sei mensilità.


La DOMANDA va presentata al proprio Comune di residenza, presso gli sportelli URP, oppure presso gli sportelli degli Uffici di Cittadinanza, entro il 31/12/2009, con le seguenti modalità.

Richiesta di sospensione pagamento di TASSE/TARIFFE/CANONI

REQUISITI
I lavoratori che rientrano nei casi di (a) cassa integrazione, (b) contratti di solidarietà o mobilità indennizzata, sono ammessi a godere del beneficio se:
1) residenti nella Regione Umbria almeno dal 1° gennaio 2009 (in unità abitative non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9);
2) hanno un ISEE del nucleo familiare non superiore a € 40.000,00 aggiornato al momento della richiesta dei benefici sulla base delle modificazioni economiche e sociali del lavoratore e del proprio nucleo familiare anagrafico;

DOCUMENTAZIONE da presentare insieme alla domanda compilata su modello predisposto:
1) fotocopia documento di identità in corso di validità;
2) fotocopia attestazione ISEE;
3) attestazione che il lavoratore richiedente del beneficio si trovi nella condizione soggettiva per il beneficio o, nell'impossibilità di acquisire questa attestazione, autocertificazione, compilata sumodello predisposto;
4) autocertificazione delle modifiche sociali ed economiche, compilata su modello predisposto;
5) fotocopia delle fatture o bollettini da pagare e non scaduti alla data di
presentazione della richiesta di sospensione;

Richiesta di sospensione pagamento di RATE MUTUO IMMOBILIARE

REQUISITI
I lavoratori che rientrano nei casi di (a) cassa integrazione, (b) contratti di solidarietà o mobilità indennizzata, (c) licenziamento, sono ammessi a godere del beneficio se:
1) residenti nel proprio Comune (della regione Umbria) almeno dal 1° gennaio 2009 (in unità abitative non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9);
2) hanno un ISEE del nucleo familiare non superiore a € 40.000,00 aggiornato al momento della richiesta dei benefici sulla base delle modificazioni economiche e sociali del lavoratore e del proprio nucleo familiare anagrafico;
3) il nucleo familiare anagrafico del lavoratore richiedente non é proprietario, nel territorio del proprio Comune di residenza e in quello dei Comuni limitrofi, di altre unità immobiliari idonee all'uso abitativo, a meno che siano state concesse ad uso o ad abitazione al coniuge, a parente in linea retta fino al 4° grado, o a parente in linea collaterale fino al 2° grado, ovvero ad affino fino al 2°;

NB: ogni variazione o cessazione delle condizioni che legittimano al beneficio deve essere comunicata al Comune di residenza.

DOCUMENTAZIONE da presentare insieme alla domanda compilata su modello predisposto:
1) fotocopia documento di identità in corso di validità;
2) fotocopia attestazione ISEE;
3) attestazione che il lavoratore richiedente del beneficio si trova nella condizione soggettiva per il beneficio o, nell'impossibilità di acquisire questa attestazione, autocertificazione compilata sumodello predisposto;
4) autocertificazione delle modifiche sociali ed economiche compilata su modello predisposto;
5) fotocopia dei bollettini relativi alle rate del mutuo da pagare o di rate scadute non pagate fino a sei (6) mensilità;

NB: ogni variazione o cessazione delle condizioni che legittimano al beneficio o la cessazione dell'immobile oggetto del mutuo deve essere comunicata al Comune di residenza.

Modalità di restituzione da parte del lavoratore

Trattandosi di una sospensione, il cittadino che sarà ammesso a godere dei benefici di cui sopra, dovrà poi restituire i pagamenti sospesi nelle modalità seguenti:
- a partire dal 1° gennaio 2010 e per un periodo non superiore al doppio di quello di sospensione per tasse/tariffe e canoni;
- a partire dal termine del periodo di ammortamento previsto dal contratto del mutuo immobiliare, con la stessa periodicità; inoltre automaticamente riprenderà con la scadenza della prima rata, successiva all'ultima delle rate sospese.

La modulistica è disponibile presso gli sportelli URP comunali.
Normativa di riferimento:
Legge Regionale n. 4 del 5 marzo 2009

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