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Questo è un blog al servizio dei lettori.

Qui potrete trovare notizie e informazioni utili per richiedere contributi, tariffe agevolate o esenzioni su utenze, imposte e tasse, come e dove presentare domande per accedere a servizi, ed altro ancora.

E' principalmente rivolto alle persone residenti nella città di Perugia, ma verranno pubblicate notizie anche a carattere nazionale.

Cercheremo di tenere sempre aggiornato il sito, scusandoci fin d'ora per eventuali mancanze o ritardi. Ad ogni modo non pubblicheremo notizie se prima non verificate e confermate.

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Visualizzazione post con etichetta ISEE. Mostra tutti i post
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giovedì 6 maggio 2010

Contributo/Esenzione TIA 2010

Sono disponibili i modelli di domanda per richiedere il contributo o l'esenzione del pagamento T.I.A. per l'anno 2010, del Comune di Perugia. La TIA, Tariffa Igiene Ambientale, è in pratica la tassa sullo smaltimento dei rifiuti. Per accedere alle agevolazioni bisogna compilare la domanda e allegarci le fotocopie dei seguenti documenti:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica
- Attestazione ISEE in corso di validità e riferita agli ultimi redditi prodotti
- ricevute dei bollettini anno 2009 pagati (per chi nel 2009 non aveva l'esenzione)
- documento di identità valido (carta di identità, patente, passaporto)

Le agevolazioni previste vanno dal contributo del 30% o del 50% sull'importo da pagare all'esenzione totale. Queste le fasce di ISEE previste:

- ESENZIONE TOTALE per ISEE con importo fino a 6000 euro
- CONTRIBUTO DEL 50% per ISEE con importo tra 6001 e 7500 euro
- CONTRIBUTO DEL 30% per ISEE con importo tra 7501 e 9000 euro

Le richieste compilate dall'intestario della bolletta TIA possono essere spedite per posta, trasmesse per fax al numero 0755772571 o possono essere presentate presso:
- Comune di Perugia - Ufficio Tributi Via Oberdan, 56
- Comune di Perugia - Sportelli URP (S.Sisto, P.za Martinelli; Logge dei Lanari, P.za Matteotti; P.te S.Giovanni, Via Panzarola, 11; P.te Felcino, Via della trota; Rimbocchi, Str. S.Galigano Rimbocchi)
- Gesenu - sportello TIA, Str. Com.le S.ta Lucia - Pian di Massiano

La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2010.

modello richiesta anno 2010

mercoledì 13 gennaio 2010

Contributi rette Asili Nido 2009/2010

E' in pubblicazione un bando della Regione Umbria per l'accesso a contributi alle famiglie per l’accesso e la frequenza delle bambine e dei bambini presso gli asili nido e contributi per la gestione e qualificazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in riferimento all'Anno Scolastico 2009-2010.

Riportiamo di seguito un estratto del bando con le informazioni principali.

REQUISITI

Possono accedere al contributo le famiglie che, alla data di scadenza del suddetto bando, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in uno dei Comuni dell’Umbria;

b) iscrizione e frequenza per l’A.S. 2009-2010 di un figlio in un asilo nido, pubblico o privato, regolarmente autorizzato al funzionamento in via definitiva o provvisoria dal Comune territorialmente competente e con sede in uno dei Comuni dell’Umbria;

c) possesso di un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000,00 annui, valutato con riferimento all’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di cui al Dlgs 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i.

Per l’anno scolastico 2009/2010 l’attestazione Isee deve essere riferita ai redditi percepiti nell’anno 2008 ed al valore del patrimonio immobiliare e mobiliare al 31/12/2008.
Qualora nella famiglia sia presente più di un figlio iscritto e frequentante un asilo nido, l’importo del reddito Isee è elevato di euro 5.000,00 per ogni figlio.
Non possono essere ammessi al beneficio le famiglie che usufruiscono del servizio di asilo nido a titolo gratuito anche a seguito dell’intervento dei servizi sociali.

IMPORTO CONTRIBUTO

Il beneficio concesso è pari ad euro 300,00 e viene erogato per ogni figlio presente nella famiglia che presenta l’istanza di contributo.

DOMANDA DI AMMISSIONE (SCADENZA 13 FEBBRAIO 2010)

La domanda di ammissione, presentata da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica è iscritto il figlio che frequenta il nido, deve essere redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e deve pervenire, esclusivamente per posta, alla Regione Umbria - Direzione regionale Sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro - Servizio Istruzione - via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia, entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria. Qualora il termine scada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno utile non festivo.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Nella domanda di ammissione il richiedente, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni per false dichiarazioni, dovrà rendere le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema esemplificativo di cui all’allegato 1, corredando, detta domanda, con

a) copia fotostatica di un documento in corso di validità,
b) attestazione Isee riferita ai redditi percepiti nell’anno 2008 ed al valore del patrimonio immobiliare e mobiliare al 31/12/2008 (in copia o in originale)
c) attestazione di frequenza rilasciata dal nido frequentato dal figlio (in originale)

La domanda dovrà essere contenuta in un’unica busta recante all’esterno la seguente dicitura: “Contributi per l’abbattimento delle rette asili nido a.s. 2009-2010”.

Ciascuna busta dovrà contenere un’unica domanda di contributo. In caso di presenza di ulteriori figli all’interno del nucleo familiare, occorrerà presentare separate domande per ogni figlio iscritto e frequentante l’asilo nido.



lunedì 28 dicembre 2009

Bonus Gas 2009/2010: aggiornamento

Un breve post per informare che al Comune di Perugia non possono ancora accettare le domande per il Bonus Gas (vedi questo post al riguardo). Il ritardo è dovuto a motivazioni tecniche e burocratiche. Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo mese di gennaio 2010.

Ad ogni modo, ricordiamo che tutte le domande presentate entro il 30 aprile 2010 saranno valide per ottenere il Bonus sia per l'anno 2010 che - in modo retroattivo - per l'anno 2009.

Al momento della richiesta si dovrà presentare:

a) fattura distributore gas
b) attestazione ISEE in corso di validità
c) documento di identità
d) fattura distributore energia elettrica (oppure codice POD relativo)

mercoledì 4 novembre 2009

Bonus Gas: prime notizie su come e quando richiederlo

Il Bonus Gas è l’agevolazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale. La misura è stata introdotta dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo modalità definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, per dare sostegno ad alcune categorie economicamente disagiate.
Avranno accesso al Bonus Gas (per la fornitura nell’abitazione di residenza) i clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro. Sono quindi confermati gli stessi parametri economici stabiliti per accedere al Bonus Elettrico per disagio economico.

Il Bonus Gas potrà essere richiesto da coloro che, in presenza dei requisiti ISEE e di residenza indicati, utilizzano impianti di riscaldamento sia autonomi che condominiali, ovviamente a gas naturale.
Le tipologie di clienti sono infatti tre:

1) Forniture individuali (clienti domestici diretti che utilizzano una fornitura autonoma)
2) Forniture centralizzate (clienti domestici indiretti, serviti solo da impianto condominiale centralizzato)
3) Forniture individuali + centralizzate (clienti domestici diretti che sono serviti anche da un impianto condominiale centralizzato)

Inoltre, il valore del Bonus Gas sarà differenziato:

1) per zona climatica (in modo da tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento, legate alle diverse condizioni climatiche);

2) per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda e riscaldamento);

3) per numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione (dello stesso nucleo famigliare);

Le domande si potranno presentare nei Comuni di residenza, a partire dal 15 dicembre 2009 e per tutte le richieste presentate entro il 30 aprile 2010, il Bonus Gas avrà valore retroattivo al 1° gennaio 2009.

A QUANTO AMMONTA IL BONUS

Come dicevamo, il valore del Bonus Gas sarà differenziato per zona climatica, per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda e riscaldamento) e per numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione.
Ad esempio, per il Comune di Perugia, che appartiene alla zona climatica E, l'ammontare del bonus per i clienti domestici sarà il seguente:

a) Famiglie fino a 4 componenti
- 25 euro/anno (impianto utilizzato per acqua calda sanitaria e/o cottura)
- 100 euro/anno (impianto utilizzato per riscaldamento)
- 125 euro/anno (impianto utilizzato per acqua calda sanitaria e/o cottura + riscaldamento)

b) Famiglie oltre 4 componenti
- 40 euro/anno (impianto utilizzato per acqua calda sanitaria e/o cottura)
- 140 euro/anno (impianto utilizzato per riscaldamento)
- 180 euro/anno (impianto utilizzato per acqua calda sanitaria e/o cottura + riscaldamento)

Altre informazioni sul sito http://www.bonusenergia.anci.it/

giovedì 7 maggio 2009

Contributo acquisto libri di testo - anno scolastico 2009-2010

E' uscito l'avviso regionale (Regione Umbria) per accedere ai contributi per l'acquisto dei libri di testo da parte degli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado (le ex-media inferiore e superiore).

I requisiti per accedere sono:
- iscrizione a scuola secondaria di 1° o 2° grado per l'anno 2009-2010;
- residenza in Umbria degli alunni;
- nucleo familiare di appartenenza con valore dell'attestazione ISEE non superiore a € 10,632,94;

Le famiglie interessate dovranno presentare la domanda direttamente al Comune di residenza dell'alunno, entro il 6 giugno 2009.
Alla domanda, scaricabile dal link qui sotto, andranno allegati una fotocopia dell'attestazione ISEE, in corso di validità, e una fotocopia di un proprio documento di identità.

Domanda contributi libri di testo 2009/2010

Avviso pubblico

martedì 28 aprile 2009

Bonus Energia Elettrica: proroga scadenza termini.

La scadenza per la presentazione della domanda per ottenere il Bonus sull'energia elettrica è stato prorogato al 30 giugno 2009. Presentando la domanda entro tale data si avrà diritto al bonus sia per il 2008 che per il 2009.
Ricordiamo che per la domanda, occorre presentare al proprio Comune di residenza i seguenti documenti:
- fattura Enel
- fotocopia attestazione ISEE
- fotocopia documento di identità.

giovedì 23 aprile 2009

Mutui sospesi per chi perde il lavoro: Aggiornamento.

Relativamente al post che avevamo pubblicato a fine marzo, abbiamo delle importanti novità.
Innanzitutto le agevolazioni a cui si potrà accedere non riguardano soltanto i lavoratori licenziati o che abbiano perso il posto, ma anche quelli posti in cassa integrazione o mobilità indennizzata. Inoltre la sospensione non sarà solo per le rate dei mutui ma anche per tasse, tariffe e canoni di svariati servizi.

Prima di addentrarci nelle informazioni più dettagliate, ricordiamo alcune cose generali:
1. Queste agevolazioni riguardano solo i cittadini residenti nella regione Umbria.
2. Vi si potrà accedere solo se la cassa integrazione, la mobilità indennizzata o il licenziamento siano stati causati da crisi aziendale e/o occupazionale.

Veniamo dunque alle informazioni che abbiamo reperito. Premettiamo che sono concernenti al "modus operandi" del Comune di Perugia, pertanto se si è residenti in altro Comune umbro si potranno riscontrare delle differenze, ad esempio nelle modalità di presentazione delle domande.

Il cittadino, residente nella Regione Umbria, che non abbia mai beneficiato di interventi a sostegno del reddito o comunque riconducibili alle attività dei servizi sociali, e che alla data del 1° gennaio 2009 per motivi di crisi aziendali o occupazionali, sia o continui ad essere interessato, per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi continuativi (anche se in part-time), da:
a) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
b) contratti di solidarietà o mobilità indennizzata;

può richiedere il beneficio della sospensione del pagamento di tasse, tariffe, canoni e/o delle rate del mutuo immobiliare, per conto di tutto il nucleo familiare anagrafico a cui appartiene, anche se sono presenti altri componenti nella stessa situazione (può essere richiesto anche dagli altri componenti solo quando i periodi di cassa integrazione non si sovrappongono e quando non sia stato superato il tetto massimo annuo previsto);

oppure che, dalla data del 1° gennaio 2009, per motivi di crisi aziendali o occupazionali, sia interessato da:
c) licenziamento e conseguente perdita del lavoro;

può richiedere - esclusivamente - il beneficio della postergazione (cioè la messa in coda) delle rate mutuo immobiliare per la prima casa.

La sospensione può essere richiesta per l'anno 2009 dal richiedente, che rientra in una delle tipologie (a) (b) (c), per fatture o bollette riferite all'unità immobiliare del nucleo familiare ed intestate a qualsiasi persona appartenente al suo nucleo familiare anagrafico, riguardanti:

1) lavoratori delle tipologie (a) e (b): tasse, tariffe, canoni che siano corrispettivo o correlati al godimento dei seguenti servizi pubblici: asili nido / gas per riscaldamento e usi domestici / mense scolastiche / servizi idrici integrati / servizio di igiene ambientale / trasporti scolastici (intesi come abbonamenti relativi sia all'obbligo scolastico che al trasporto per motivi di studio del nucleo familiare).
Il tutto fino ad un importo massimo complessivo annuo di € 5.000,00.

NB: la sospensione può essere richiesta solo per gli importi da pagare (non per gli importi scaduti). Ciò significa che i pagamenti già effettuati non saranno mai rimborsati.

2) lavoratori della tipologia (c): rate mutuo immobiliare stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare fino a un importo massimo di € 20.000,00 per un periodo minimo di 12 mesi e un periodo massimo 24 mesi consecutivi; la sospensione è relativa sia a rate in scadenza, che a rate già scadute non pagate con interessi di mora maturati fino ad un massimo di sei mensilità.


La DOMANDA va presentata al proprio Comune di residenza, presso gli sportelli URP, oppure presso gli sportelli degli Uffici di Cittadinanza, entro il 31/12/2009, con le seguenti modalità.

Richiesta di sospensione pagamento di TASSE/TARIFFE/CANONI

REQUISITI
I lavoratori che rientrano nei casi di (a) cassa integrazione, (b) contratti di solidarietà o mobilità indennizzata, sono ammessi a godere del beneficio se:
1) residenti nella Regione Umbria almeno dal 1° gennaio 2009 (in unità abitative non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9);
2) hanno un ISEE del nucleo familiare non superiore a € 40.000,00 aggiornato al momento della richiesta dei benefici sulla base delle modificazioni economiche e sociali del lavoratore e del proprio nucleo familiare anagrafico;

DOCUMENTAZIONE da presentare insieme alla domanda compilata su modello predisposto:
1) fotocopia documento di identità in corso di validità;
2) fotocopia attestazione ISEE;
3) attestazione che il lavoratore richiedente del beneficio si trovi nella condizione soggettiva per il beneficio o, nell'impossibilità di acquisire questa attestazione, autocertificazione, compilata sumodello predisposto;
4) autocertificazione delle modifiche sociali ed economiche, compilata su modello predisposto;
5) fotocopia delle fatture o bollettini da pagare e non scaduti alla data di
presentazione della richiesta di sospensione;

Richiesta di sospensione pagamento di RATE MUTUO IMMOBILIARE

REQUISITI
I lavoratori che rientrano nei casi di (a) cassa integrazione, (b) contratti di solidarietà o mobilità indennizzata, (c) licenziamento, sono ammessi a godere del beneficio se:
1) residenti nel proprio Comune (della regione Umbria) almeno dal 1° gennaio 2009 (in unità abitative non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9);
2) hanno un ISEE del nucleo familiare non superiore a € 40.000,00 aggiornato al momento della richiesta dei benefici sulla base delle modificazioni economiche e sociali del lavoratore e del proprio nucleo familiare anagrafico;
3) il nucleo familiare anagrafico del lavoratore richiedente non é proprietario, nel territorio del proprio Comune di residenza e in quello dei Comuni limitrofi, di altre unità immobiliari idonee all'uso abitativo, a meno che siano state concesse ad uso o ad abitazione al coniuge, a parente in linea retta fino al 4° grado, o a parente in linea collaterale fino al 2° grado, ovvero ad affino fino al 2°;

NB: ogni variazione o cessazione delle condizioni che legittimano al beneficio deve essere comunicata al Comune di residenza.

DOCUMENTAZIONE da presentare insieme alla domanda compilata su modello predisposto:
1) fotocopia documento di identità in corso di validità;
2) fotocopia attestazione ISEE;
3) attestazione che il lavoratore richiedente del beneficio si trova nella condizione soggettiva per il beneficio o, nell'impossibilità di acquisire questa attestazione, autocertificazione compilata sumodello predisposto;
4) autocertificazione delle modifiche sociali ed economiche compilata su modello predisposto;
5) fotocopia dei bollettini relativi alle rate del mutuo da pagare o di rate scadute non pagate fino a sei (6) mensilità;

NB: ogni variazione o cessazione delle condizioni che legittimano al beneficio o la cessazione dell'immobile oggetto del mutuo deve essere comunicata al Comune di residenza.

Modalità di restituzione da parte del lavoratore

Trattandosi di una sospensione, il cittadino che sarà ammesso a godere dei benefici di cui sopra, dovrà poi restituire i pagamenti sospesi nelle modalità seguenti:
- a partire dal 1° gennaio 2010 e per un periodo non superiore al doppio di quello di sospensione per tasse/tariffe e canoni;
- a partire dal termine del periodo di ammortamento previsto dal contratto del mutuo immobiliare, con la stessa periodicità; inoltre automaticamente riprenderà con la scadenza della prima rata, successiva all'ultima delle rate sospese.

La modulistica è disponibile presso gli sportelli URP comunali.
Normativa di riferimento:
Legge Regionale n. 4 del 5 marzo 2009

lunedì 23 febbraio 2009

Attestazione I.S.E. / I.S.E.E.

Da ormai diversi anni per richiedere prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato a servizi di pubblica utilità, va presentata un'attestazione I.S.E/ I.S.E.E. Questa attestazione si ottiene compilando una autocertificazione, la cosiddetta Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), e presentandola presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o presso gli sportelli URP del Comune di Perugia. 
Vediamo cosa serve per compilare correttamente la DSU. Nel modello il dichiarante (che non deve essere necessariamente il capo-famiglia, ma un qualsiasi membro del nucleo familiare) dovrà riportare: 
1. Nucleo familiare anagrafico; numero dei componenti, nomi, anno di nascita, codice fiscale. A questo riguardo, considerate che fa fede lo stato di famiglia, alla data della presentazione della dichiarazione. Di ciascun componente va indicata la professione e il ruolo all’interno del nucleo;
2. Ultimi redditi prodotti; un paio di esempi per chiarire: se si presenta la DSU prima dei mesi di aprile/maggio 2009 (quando generalmente si conoscono già i redditi dell’anni precedente), i redditi che vanno dichiarati sono quelli del 2007, sulla base del CUD 2008 o dell’ultima dichiarazione dei redditi. Se invece si presenta la DSU dopo questi mesi, i redditi da dichiarare saranno quelli 2008. Attenzione: vanno dichiarati i redditi di tutti i componenti che li percepiscono. L’importo si arrotonda all’euro, quindi per 13.450,45 dichiarerete 1450, per 13450,54 invece dichiarerete 13451;
3. Risparmi; nella DSU vengono chiamati “patrimonio mobiliare”. Ci si riferisce a eventuali somme di denaro presenti in conti correnti, libretti al portatore, azioni, Bot, Cct, ecc.. Insomma se avete messo da parte dei soldi, bisogna dichiararli. Per l’esattezza, bisogna dichiarare tutti i risparmi, per un importo superiore a 500 euro, alla data del 31 dicembre dell’anno appena trascorso. Perciò prima di compilare la DSU fatevi rilasciare un estratto conto dall’Istituto dove avete il denaro. L’importo va arrotondato a fasce di 500 euro, sempre per difetto, per cui se si hanno 3750 euro se ne dichiarano 3500, per 490 euro se ne dichiarano 0. 
4. Abitazione, immobili, terreni; chiamati “patrimonio immobiliare”, vanno dichiarati in maniera distinta a seconda che si tratti di abitazione in cui si sta in affitto o di cui si è proprietari. In quest’ultimo caso vanno dichiarati sia l’immobile dove si vive che quelli – eventualmente presenti – di cui si è comunque proprietari, alla data della presentazione della DSU. 
4a) Affitto: va dichiarato a chi è intestato il contratto, l’importo del canone annuo e il numero di registrazione all’Agenzia delle Entrate. Se prendete il contratto, troverete tutte i dati che vi servono. Attenzione: se l’intestatario non è nel vostro nucleo familiare, non si può dichiarare niente.
4b) Comodato d’uso gratuito: va dichiarato a chi è intestato il comodato, indicando come canone annuo 0 (zero) e specificando che si tratta di un contratto di comodato gratuito.
4c) Proprietà: vanno dichiarati il tipo di proprietà (se Fabbricato o Terreno), il comune dove si trova, la quota di proprietà, il valore catastale rivalutato del 5%. Per questo ultimo dato cercate sul contratto di acquisto, sulla visura catastale o sulla denuncia dei redditi: troverete indicata la rendita catastale, che (se non è già rivalutata ai fini ICI del 5%) va moltiplicata per 105;
5. Mutuo sulla prima casa; va dichiarata la quota capitale residua al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della presentazione della DSU; 
La D.S.U. va compilata e firmata solo dal dichiarante. Se l’interessato non può presentarla può delegare un’altra persona.
Fate attenzione: come ogni tipo di autocertificazione, la DSU è soggetta alla normativa vigente che punisce eventuali dichiarazioni mendaci. Perciò non dichiarate il falso.